Emme Ecologia al tuo fianco nella transizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Con l’entrata in vigore del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei
Rifiuti), il panorama della gestione dei rifiuti in Italia si evolve verso una
completa digitalizzazione. Questo cambiamento, operativo dal 2025, richiederà alle
aziende di adottare nuovi modelli e procedure per garantire una tracciabilità
più efficiente e trasparente.

Cos’è il RENTRI?

Dal 15 giugno 2023 è  entrato in vigore a tutti gli effetti con il decreto n. 59 del 4 aprile 2023   un nuovo  strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti R.E.NTRI  e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

È un sistema che prevede importanti novità con il cambio del formato e delle notizie contenute nel  formulario ma che soprattutto che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

I nuovi modelli possono essere vidimati già da adesso presso le CCIAA di competenza  ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025 e fino all’ iscrizione al R.E.N.T.R.I in quanto  sarete soggetti  al passaggio dal registro cartaceo al registro digitale.

L’iscrizione al portale RENTRI è programmata a scaglioni in base la tipologia dell’azienda e  numero di dipendenti.

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli  di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono una remunerazione per il lavoro effettuato, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il numero dei dipendenti da prendere a riferimento è quello totale dell’impresa, cioè l’insieme dei dipendenti di tutte le unità locali.

  1. Produttori Di RifiutiCon Più Di 50 Dipendenti si devono iscrivere Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 ;
  2. Produttori Di Rifiuti Con Più Di 10 Dipendenti E Fino A 50 dipendenti devono iscriversi Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto;
  3. Produttori Di Rifiuti Pericolosi Fino A 10 Dipendenti Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi;

L’iscrizione al RENTRI è da effettuare esclusivamente in via telematica tramite il portale del RENTRI. È necessaria l’autenticazione con identità digitale per accedere all’area riservata e iscriversi. Ogni unità locale dell’operatore può iscriversi autonomamente.

Gli strumenti (intestati al rappresentante dell’operatore) per accedere all’area riservata sono:

  • SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale
  • CNS, carta nazionale dei servizi
  • CIE, carta di identità elettronica
  • Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.
  • Nella fase di  iscrizione l’utente deve  inserire :
  • Le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.
  • Le attività svolte presso l’unità locale (produzione)
  • I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.
  • Terminata l’iscrizione, l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
  • Diritto di segreteria pari a 10.00 €
  • Contributo annuale  in relazione alla dimensione aziendale:
  • Imprese o enti  con più di 50 dipendenti che producono rifiuti  versano 100,00 € il primo anno e 60,00 € per ogni annualità successiva;
  • Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50,00 € il primo anno e 30,00 € per ogni annualità successiva;
  • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15,00 € il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
  • Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
  • PRODUTTORI DI RIFIUTI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI
  • Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025  che devono iscriversi al RENTRIdal 13 febbraio 2025 devono:
  • Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello.
  • Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
  • Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale.
  • I trasportatori devono restituire ai produttori la copia completa del FIR formato cartaceo.
  • E, dal 13 febbraio 2026 devono:
  • Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale.
  • Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
  • Gli impianti devono restituire ai produttori la copia del FIR in formato digitale.
  • PRODUTTORI DI RIFIUTI CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI E FINO A 50
  • Dal 13 febbraio 2025  i soggetti obbligati all’iscrizione  al RENTRI:
  • Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
  • Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
  • Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto si devono iscrivere.
  • Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
  • Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
  • Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
  • E, dal 13 febbraio 2026 devono:
  • Emettere i FIR in formato digitale.
  • Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
  • PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI CHE DEVONO ISCRIVERSI AL RENTRI
  • Dal 13 febbraio 2025, devono:
  • Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
  • Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
  • Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 devono iscriversi.
  • Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
  • Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
  • Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
  • E, dal 13 febbraio 2026 devono:
  • Emettere i FIR in formato digitale.
  • Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
  • 7. Il registro di carico e scarico
  • Cosa cambia
  • nuovi modelli.
  • L’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall’iscrizione.
  • L’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro tenuto in forma digitale.
  • La trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
  • Cosa non cambia
  • soggetti obbligati e quelli esonerati.
  • il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
  • tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
  • la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.
  • Quando si passa al digitale
  • Il registro dell’unità locale deve essere tenuto e vidimato in formato digitale:
  • a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
  • Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori devono tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il NUOVO MODELLO  scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
  • Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.
  • Il mancato rispetto delle regole imposte dalla normativa sul RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) comporta una serie di sanzioni che possono variare in base alla gravità dell’infrazione e alla tipologia dei rifiuti gestiti.
  • Le inesattezze potrebbero compromettere la conformità normativa dell’azienda, esponendola a rischi legali e non solo.
  • La mancata iscrizione o eventuali errori, infatti, possono minare gli sforzi aziendali per una gestione sostenibile dei rifiuti, con un impatto significativo sia sull’ambiente, sia sulla reputazione di affidabilità dell’azienda stessa.

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutte le aziende e gli enti che producono, trasportano o trattano rifiuti accreditandosi i al sistema entro le tempistiche di iscrizione relative al proprio dimensionamento aziendale in tema RENTRI.

Le sanzioni per mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall’articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale) modificato dal D.l. 213/2022, comporta sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti (non pericolosi o pericolosi).

È comunque prevista una riduzione della sanzione se l’iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti, la sanzione è ridotta di un terzo.

Specifichiamo in ogni caso che le correzioni dei dati sono esenti dalle sanzioni  se comunicate entro i termini previsti.

Oltre al rischio di sanzione, è fondamentale ricordare che errori o omissioni nelle registrazioni possono ostacolare la corretta tracciabilità dei rifiuti, rendendo difficoltoso monitorarli e garantirne una gestione efficiente.

Inoltre, problemi nella corretta registrazione possono tradursi in interruzioni operative e in ritardi nel processo di smaltimento, cosa che va ad incidere negativamente sull’efficienza delle attività quotidiane dell’azienda. s la Guida a RENTRI?

Oltre alla mancata iscrizione, la normativa prevede per il RENTRI sanzioni anche in caso di omessa o incompleta tenuta di Registro di Carico e Scarico da parte dei soggetti responsabili, o il trasporto dei rifiuti senza il Formulario di identificazione.

Anche in questi casi, gli importi delle multe applicate sono commisurati in base alla tipologia di rifiuti coinvolti e alle dimensione dell’azienda coinvolta.

La corretta compilazione del Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è fondamentale per garantire la tracciabilità.

In caso di Registro compilato in modo errato, le sanzioni sono così divise:

  • Per rifiuti non pericolosi: da 2.000 a 10.000 euro.
  • Per rifiuti pericolosi: da 10.000 a 30.000 euro.
  • Per le imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni sono ridotte da 1.040 a 6.200 euro per rifiuti non pericolosi, e da 2.070 a 12.400 euro per rifiuti pericolosi.

Nei casi più gravi, è prevista una sanzione accessoria di sospensione per un mese della carica rivestita dal responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore.

Di seguito puoi trovare le sanzioni previste dal sistema RENTRI sintetizzate in tabella.

TipologiaRifiuti non pericolosiRifiuti pericolosi
Mancata o tardiva iscrizione al RENTRIda 500 a 2.000 EURda 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilitàda 500 a 2.000 EURda 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o incompleta tenuta del Registro C/SDa 2.000 a 10.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 EUR a 6.200 EUR.Da 10.000 a 30.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 EUR a 12.400 EUR
Mancata o irregolare tenuta del FIRda 1.600 a 10.000 EURda 1.600 a 10.000 EUR e reclusione fino a 2 anni

Sono previste delle riduzioni delle sanzioni in determinati casi, soprattutto per errori formali o per dati comunque recuperabili da altre fonti.

  • Se le informazioni mancanti o inesatte nel Formulario sono recuperabili da altre documentazioni (catasto, registri cronologici), la multa può ridursi a un valore tra 270 e 1.550 euro.
  • La sanzione per l’omessa o incompleta tenuta dei Registri Cronologici può essere ridotta se i formulari di trasporto permettono comunque di ricostruire le informazioni necessarie.

Nonostante le possibilità previste di riparare ai propri errori iniziali, ignorare le norme del RENTRI comporta sanzioni sia economiche sia penali ma danneggiare la reputazione dell’azienda e portare a blocchi operativi.

Si precisa che nei casi più gravi, si rischia anche la sospensione dell’attività.

Il nostro ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

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